Una certa somma veniva donata da un cittadino australiano residente in Svizzera a favore di un cittadino statunitense residente in Italia. La donazione avveniva mediante bonifico bancario da conto corrente aperto presso una banca svizzera.
La disciplina applicabile all’operazione negoziale transfrontaliera sotto il profilo fiscale è quella della legge dello Stato italiano: ai fini della imponibilità dell’operazione economica in Italia, per il principio della territorialità dell’imposta, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all’interno del territorio italiano. Qualora alla data della donazione il donante risieda all’estero, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti che risultano esistenti sul territorio nazionale. Nel caso di specie il bene denaro, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero, non può considerarsi bene esistente nel territorio dello Stato, con la conseguenza che il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Cass. Civ, Sez. Trib., 24 marzo 2021 n. 8175