Una delle questioni coinvolte, con ricadute pratiche molto importanti, riguarda la possibilità di esperire l’accesso ai documenti anche prima e anche indipendentemente dalla pendenza di un procedimento civile, al fine di evitare gli effetti negativi che potrebbero derivare dal c.d. ricorso al buio e di poter valutare, a monte, la convenienza o l’opportunità dell’instaurazione di un giudizio.
L’Adunanza Plenaria, nell’esaminare il rapporto tra accesso difensivo e gli strumenti processualcivilistici di acquisizione della prova, così si esprime. “…Il diritto di accesso c.d. difensivo ex l. n. 241/1990 è strumentale alla difesa di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento ed è azionabile dinanzi al giudice amministrativo, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale si configuri come diritto soggettivo o interesse legittimo, e che quindi rientri nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario…Va in secondo luogo considerato che, proprio per la rilevata autonomia della situazione legittimante, l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 24 cit., nel contemplare la necessità sia di “curare” sia di “difendere” un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l’accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in esito contenzioso in senso stretto. Ma sia che la controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio (per esempio attraverso l’istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e ss.mm.ii. o attraverso altro strumento alternativo di soluzione delle controversie) sia che il conflitto sfoci nell’instaurazione del giudizio, appare evidente l’esigenza delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti amministrativi acquisiti con lo strumento dell’accesso difensivo potranno trovare ingresso nel processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte”. Ad. Pl. Cons. Stato, n. 19/2020
L’aver acclarato questa possibilità potrà certamente produrre effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario, ma a ben guardare ha certamente anche un portato più pregnante socialmente parlando: potrà aiutare le persone ad agire in maniera consapevole e informata con conseguente individuazione di soluzioni concrete ed effettivamente sostenibili.
L’ADUNANZA PLENARIA FA VOLARE ALTO E RESPIRARE ARIA DI SOSTENIBILITA’
Leggiamo con grandissima soddisfazione i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di accesso agli atti amministrativi, che ricalcano quelli sui quali sono stati fondati i giudizi patrocinati dal nostro studio e conclusisi con le sentenze del Consiglio di Stato n. 5345 e 5347/2019 nell’ambito dei quali era stata richiesta la remissione, poi intervenuta poco successivamente in altro giudizio analogo.
Nelle pronunce n. 19 , 20 e 21 pubblicate il 25.09.2020, con specifico riferimento all’acceso difensivo viene stigmatizzato con chiarezza e concretezza che: – la nozione normativa di “documento amministrativo” suscettibile di formare oggetto istanza di accesso documentale è ampia (comprende dunque i documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e anche finanziari dell’anagrafe tributaria), – il rapporto tra l’accesso difensivo, che ha duplice natura sostanziale e processuale, e gli strumenti di acquisizione della prova nel giudizio civile è di complementarietà e non già di reciproca esclusione, con la conseguenza tra l’altro che non è necessaria la pendenza di un giudizio per poter promuovere l’accesso.
Le pronunce meritano senz’altro approfondimenti…
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