“Questa Corte – in consapevole contrasto con quanto ritenuto da Cass. 24757/2008 – aderisce al tradizionale orientamento secondo il quale, nell’ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo a titolo gratuito, se l’atto è compiuto successivamente al sorgere del credito il requisito soggettivo richiesto in capo al debitore va identificato con la semplice consapevolezza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore, mentre se l’atto e compiuto anteriormente al sorgere del credito – risultante dalla legge richiesta la ‘dolosa preordinazione’ – esso deve essere intenzionalmente posto in essere con il fine di determinare una situazione patrimoniale critica, tale da pregiudicare il soddisfacimento del debito successivamente assunto. Ed, infatti, ritenere sufficiente la ‘mera previsione del pregiudizio dei creditori’ anche in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, priva sostanzialmente di contenuto la seconda parte dell’art. 2901, primo comma, n.1, che espressamente richiede un atto ‘dolosamente preordinato’ al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.”